Reversibilità Unioni Civili Informazioni Utili

Il 21 luglio scorso il Consiglio di Stato ha dato l’ok al regolamento della legge sulle unione civili e di conseguenza anche per le coppie omosessuali che finalmente potranno contrarre stessi diritti e doveri che si originano dall’unione matrimoniale, le norme contenute nel codice civile riferentesi al matrimonio, vengono applicate di default anche nelle unioni civili, a chi, coppie omosessuali, intendessero ufficializzare la propria unione davanti ad un ufficiale dello stato civile; anche le cd convivenze di fatto, disciplinate dalla Legge Cirinnà, potranno regolarizzare la loro posizione sia coppie eterosessuali che omosessuali, andando all’ufficio di anagrafe con una dichiarazione per attribuire alle convivenze more uxorio i vari diritti.

Reversibilità tra unioni civili: rileviamo un interessante articolo su Pensioni Oggi, scritto da Valerio Damiani che riportiamo: ‘Ad eccezione delle adozioni, un territorio che resta escluso dal nuovo istituto giuridico, privilegiando le famiglie cosiddette naturali, con un padre e una madre, l’equiparazione porterà diverse conseguenze in natura giuslavoristica e previdenziale degne di nota. Sul primo fronte non si può non menzionare l’applicazione delle detrazioni per coniuge a carico del contribuente e dell’assegno al nucleo familiare in favore del partner dell’unione civile. Non meno importanti sono le conseguenze in caso di successione. L’estensione delle norme relative al matrimonio determinano, infatti, in caso di morte di uno dei due membri dell’unione civile, l’estensione al compagno superstite del diritto alla pensione indiretta o alla pensione di reversibilità o all’indennità di morte. Una novità da tenere presente.

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Unione Civili

In sostanza il compagno che ha stipulato l’unione civile viene trattato esattamente come se fosse un coniuge e, pertanto, gli spetterà un assegno pari, di regola, al 60% della pensione che prendeva o che avesse preso il defunto con le riduzioni eventualmente legate al possesso di redditi superiori ad una determinata soglia. L’equiparazione del compagno al coniuge farà acquisire rilevanza anche al reddito del compagno in occasione della richiesta di fruizione di quelle prestazioni assistenziali o previdenziali connesse al reddito (si pensi in particolare all’assegno sociale).’

Con la successione, al “coniuge” superstite andrà la “legittima”, cioè il 50%, e il restante andrà agli eventuali figli. Da segnalare, inoltre, che in caso di morte del prestatore di lavoro sarà corrisposta all’altra parte dell’unione sia l’indennità dovuta dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile sia quella relativa al trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile. ‘

Ed infine l’articolo di Valeriano Damiani si conclude con: ‘

La Legge Cirinnà disciplina, oltre alle unioni civili, anche le cd. convivenze di fatto istituto che potrà riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali. Basterà una semplice dichiarazione all’anagrafe per attribuire alle convivenze more uxorio vari diritti, tra cui la successione nel contratto di locazione, la visita in ospedale e l’assistenza reciproca, la permanenza nell’abitazione in caso di morte del compagno, l’inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare. E il legame si può ulteriormente rafforzare con il contratto di convivenza che regolerà i rapporti di natura patrimoniale tra la coppia. Da segnalare, tra i diritti riconosciuti alla coppia convivente, anche il risarcimento del danno da fatto illecito. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si dovranno applicare i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.’

Si ringrazia Pensioni Oggi e Valerio Damiani per l’esposizione di quanto regolamenta la legge sulle unioni civili.

Fonte: PensioniOggi

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