Ottava Salvaguardia Esodati requisiti necessari

I lavoratori esodati esclusi dalle sette precedenti salvaguardia son ben 32 mila, attualmente tutelati da un decreto di legge di Cesare Damiano già inoltrato alla Camera e in attesa del via definitiva per essere operativo;  32 mila lavoratori che vivono da anni in una situazione a dir poco disdicevole, senza nessun reddito da lavoro e lontani dai requisiti richiesti per il pensionamento, lavoratori che sono stati traditi dal Governo, con il quale avevano stretto un patto non rispettato e messi in un limbo dalle istituzioni, lavoratori ai quali sono stati calpestati diritti e dignità quasi fossero una zavorra da scaricare senza nessuna vergogna, una pagina improponibile della politica italiana verso i propri cittadini, una pagina che dovrà essere chiusa definitivamente con l’Ottava Salvaguardia appena l’iter parlamentare darà il via alla decisione finale; quindi  ancora nessuna certezza ma forte speranza che in autunno si chiuda questa vergognosa, irrispettosa pagina con il trionfo dei diritti dei lavoratori esodati.

Requisiti necessari per ottava Salvaguardia Esodati
ESODATI OTTAVA SALVAGUARDIA

I lavoratori esodati che hanno diritto all’Ottava salvaguardia sono: 6mila 800 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, a seguito di accordi stipulati entro la fine del 2011, e cessati dal lavoro entro il 31 dicembre 2014 che maturano il requisito per la pensione con le regole ante riforma Fornero entro 3 anni dalla fine dell’indennità di mobilità, anche con versamento dei contributi volontari; Vi rientrano anche quei soggetti che provengono da aziende cessate o coinvolte da procedure concorsuali, tra cui fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, amministrazione straordinaria speciale, concordato preventivo, attivate entro il 31 dicembre 2011; Si ricorda che i periodi di sospensione della mobilità per lo svolgimento dell’attività lavorativa, mantenendo l’iscrizione nelle liste di mobilità, rilevano ai fini dell’allungamento di fruizione dell’indennità e non provocano l’esclusione dalla manovra di salvaguardia.

Ulteriori 25mila 200 lunità, inclusi i lavoratori agricoli a tempo determinato e quelli in somministrazione a tempo determinato, espulsi entro la fine dell’anno 2011, che perfezionano i requisiti previdenziali entro la data del 31 dicembre 2019; Pertanto, se la legge otterrà il via libera senza modifiche, potranno accedere all’Ottava salvaguardia tutti coloro che entro il 2019 oppure entro 3 anni dal termine della mobilità avranno maturato i requisiti di seguito riportati:

– 61 anni e sette mesi di età e 36 anni di contributi, oppure 62 anni e sette mesi e 35 anni di contributi: è la quota 97,6, per i lavoratori dipendenti;

– 62 anni e sette mesi e 36 anni di contributi oppure 63 anni e sette mesi e 35 anni di contributi per gli autonomi (quota 98,7);

– 40 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica;

– 65 anni e sette mesi di età e 20 anni di contributi: pensione di vecchiaia;

– 62 anni e quattro mesi e 20 anni di contributi per le lavoratrici del privato.

Fonte: LeggiOggi

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