Perequazioni Pensioni come richiedere arretrati biennio 2012-13

Il Governo Monti nel 2011 si è arrogato il diritto di bloccare le perequazioni sulle pensioni, biennio 2012-13 con l’art. 24 comma 25, D.L.  201/11; un sopruso dichiarato poi incostituzionale dalla Corte Costituzionale, ritenendo, con la sentenza, n. 70/2015,  illegittima tale ruberia sulle pensioni, ciò per la moltitudine di ricorsi fatti dai pensionati, depredati da un loro diritto per i vitalizi superiori a tre volte il minimo Inps pari a circa 1.400 euro lorde.

PENSIONATO CHE DEVE FARE PER GLI ARRETRATI PEREQUAZIONI PENSIONI 2012-2013
GIU’ LE MANI DALLE PENSIONI

Partendo dalla legge 70/2015 che recita l’illegittimità e incostituzionalità dei:limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con ‘irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività’ (sent. n. 349 del 195)’, l’Istituo Nazionale Previdenza Sociale avrebbe dovuto rimborsare il mal tolto ma una legge fatta appositamente dopo la sentenza, D.L. 65/2015, e contravvenendo a tale sentenza ha rimborsato parzialmente ed a scaglioni, e non tutti i pensionati lesi nel loro pieno diritto con il bonus Poletti, facendo subire una perdita secca più del 50%.

Il pensionato che vuole riavere il maltolto dal Governo, nonostante una sentenza specifica della Corte Costituzionale,  cioè gli arretrati del biennio 2012-2013 con ricalcolo del trattamento pensionistico per gli anni successivi, deve inviare una raccomandata, ovviamente, con ricevuta di ritorno, alla direzione provinciale dell’Inps territorialmente competente entro il 31 dicembre 2016.

Da un articolo del Fatto quotidiano rileviamo inoltre: ‘Va anche ricordato che l’Inps, sulla base dell’art. 38, comma 1 lettera d del d.l. 98/2011 convertito in legge 111/11, ritiene che le azioni giudiziarie aventi a oggetto controversie in materia di trattamenti pensionistici, siano soggette a decadenza triennale. La decadenza, a differenza della prescrizione, può essere evitata solo dalla proposizione di un’azione giudiziaria. I giudici, per vero, hanno finora respinto questa eccezione quando sollevata anche se, e va segnalato, sul punto non esistono sentenze della Corte di Cassazione.

In conclusione qualora l’Inps dopo l’invio della raccomandata non provveda all’erogazione delle somme dovute e al ricalcolo dei trattamenti pensionistici come stabilito dalla Corte Costituzionale si dovrà agire in giudizio. Naturale che, per evitare qualsiasi eccezione, il consiglio è quello di procedere il prima possibile.

Fonte: Fattoquotidiano

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